La Finanziaria 2007 ha apportato numerose modificazioni alla disciplina riguardante l’Imposta Comunale sugli Immobili, riguardanti, principalmente, questioni di tipo procedurale, ossia le modalità di presentazione delle dichiarazioni, la fase di liquidazione e versamento dell’imposta, oltre che la fase di verifica da parte del Comune.
La comunicazione Ici Molti Comuni, a partire dal 1998, hanno introdotto una forma alternativa alla dichiarazione Ici, costituita dalla comunicazione: si trattava, sostanzialmente, della possibilità di introdurre termini specifici (in media più ravvicinati rispetto alla variazione che aveva fatto sorgere l’obbligo di presentazione) e modalità di presentazione diverse dal modello ministeriale (in pratica, ciascun Comune predisponeva un proprio modulo che il contribuente era tenuto ad utilizzare). L’abolizione della comunicazione Tra le novità introdotte dalla recente Finanziaria, si segnala l’abolizione della comunicazione; inizialmente si riteneva che tale abolizione potesse riguardare il divieto per i Comuni di passare al regime di comunicazione, ma nel caso di Enti che avessero già adottato tale regime, la comunicazione potesse continuare ad esistere. In realtà, con la nota del 15 marzo 2007, l’Ufficio del federalismo fiscale ribadisce che, a prescindere dal mantenimento dell'obbligo dichiarativo sopra esposto, a decorrere dal 1° gennaio 2007 la possibilità concessa ai Comuni di utilizzare la forma della comunicazione in luogo della dichiarazione Ici è stata soppressa e quindi il contribuente, laddove necessario, deve presentare solo ed esclusivamente la dichiarazione su modello ministeriale. La dichiarazione Ici La dichiarazione deve essere consegnata entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui si è verificata la modificazione della soggettività passiva, oppure nella struttura o destinazione dell'immobile che hanno determinato un diverso debito d'imposta. Il che significa che le variazioni intervenute nel 2007 devono essere dichiarate nel corso del 2008: è, quindi, a disposizione un maggior termine per assolvere questo adempimento, ma comunque si sollecita la gentile clientela a far pervenire tempestivamente allo Studio tutte le informazioni riguardanti variazioni della proprietà immobiliare, in quanto si tratta di dati necessari per effettuare il calcolo dell’imposta relativa all’anno in corso. Si coglie altresì l’occasione per ricordare che la soppressione dell’obbligo di presentare le dichiarazioni Ici introdotta dal D.L. n. 223/06 ad oggi non è ancora operativa in quanto non è ancora stato emanato l’apposito provvedimento del direttore dell’Agenzia del Territorio atto a stabilire l’effettiva disponibilità dei dati catastali a favore dei Comuni (momento in cui verrà – parzialmente – meno l’obbligo di presentare le dichiarazioni). Pertanto, ad oggi tutte le variazioni idonee ad incidere sulla quantificazione del tributo devono essere obbligatoriamente rese note (si ribadisce, tramite dichiarazione su modello ministeriale) al Comune sul cui territorio è ubicato l’immobile interessato. data di pubblicazione 07.05.2007 - fisco e tasse |